L’obbligo della Formazione continua è ormai legge per tutti coloro che esercitano una professione regolamentata (DPR 137/2012), è l’attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi.
Dal 01/01/2014 tutti gli iscritti all’Albo professionale sono tenuti ad assolvere all’obbligo di aggiornamento permanente.
L’impegno formativo degli iscritti all’Albo dei Periti Industriali prevede l’acquisizione di almeno 120 CFP nell’arco temporale di 5 anni (con un minimo annuo di 12 CFP, di cui 3 in attività formative quali “l’etica, la deontologia, la materia previdenziale e quant’altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine” come previsto nel 1° comma dell’art. 8 del Regolamento per la formazione continua).
Il mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento da parte dell’iscritto all’Albo, comporterà la convocazione del soggetto inadempiente per il supporto nella definizione di un programma di recupero formativo della durata di massimo 6 mesi, terminati i quali, a fronte di esito negativo, il Consiglio Territoriale potrà intraprendere azioni disciplinari e sanzionatorie.
Modalità di richiesta di assegnazione dei crediti formativi: La richiesta è a carico dell’iscritto all’Albo (Art.9 comma2 del Regolamento sulla formazione continua). Entro 90 giorni dal termine dell’evento formativo il professionista deve presentare al Collegio a mezzo PEC, Raccomandata o a mano in Segreteria, tutta la documentazione inerente la formazione compilando l’apposito modulo. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme e ove concesso autocertificata.
Nuovi iscritti: Per i nuovi iscritti l’obbligo formativo annuale decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione, tale previsione non è applicabile per le reiscrizioni. (Art. 8, comma 4 del Regolamento sulla formazione continua).
Esenzione temporanea: L’impegno formativo può essere interrotto per “esenzione” che può essere concessa per casi particolari (gravidanza, maternità/paternità, grave malattia, intervento chirurgico, per interruzione dell’attività professionale per almeno 4 mesi consecutivi), previa compilazione di apposito modulo e inviato al Collegio.
Riduzione impegno formativo: Fatta salva l’obbligatorietà della formazione, per coloro che certificano il “non esercizio della professione” viene autorizzata (su richiesta scritta da presentare al Collegio con apposito modulo), la riduzione dei crediti da conseguire che non può essere comunque inferiore a 8 CFP all’anno (5 CFP corsi/seminari/docenze/… e 3 CFP deontologici).
In accordo con quanto previsto dall’Art. 24, comma 2 del Decreto legislativo n. 33/2013.
In questa sezione sono pubblicati i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali.
Il monitoraggio è attivo da giugno 2018.
La Relazione sarà redatta nel 2019.